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Obbligo di vigilanza da parte del personale della scuola

Obbligo di vigilanza da parte del personale della scuola

Descrizione

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

L’obbligo di sorveglianza da parte del personale scolastico si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

 

L’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”(2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

 

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica.

In base alle disposizioni sanitarie dovute all’emergenza sanitaria in atto, in ottemperanza alle  Circolari del Ministero della Salute dall’inizio della pandemia e in particolare la circ. n. 36254 del 11 agosto 2021 e in base al Regolamento di Istituto, gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile anche fuori classe, nel momento ricreativo. E’ d’obbligo l’uso della mascherina chirurgica (ffp2 se in autosorveglianza), evitare assembramenti rispettando le disposizioni e gli orari di intervallo da circ. n. 194 del 28/01/2022, non fumare nei bagni, evitare comportamenti irrispettosi nei confronti di altri compagni e di tutto il personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha emanato il piano di Vigilanza per i docenti con precedenti circolari n. 15 del 10 settembre 2021 e n. 194 del 28 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente Scolastico

DISPONE quanto segue:

Disposizioni per gli alunni:

– indossare sempre la mascherina chirurgica (ffp2 se in autosorveglianza) e evitare assembramenti;

– consumare snack personali o bevande esclusivamente negli intervalli e ad almeno 2 m dai compagni;

– e’ consentita l’uscita dalla classe in orario di lezione esclusivamente per effettiva necessità per recarsi ai servizi igienici, uno alla volta;

– in caso di malessere il docente farà accompagnare il ragazzo ammalato in infermeria. Di norma non può essere accompagnato da un compagno. Se il malessere non si risolve in tempi rapidi, la segreteria didattica provvederà ad informare la famiglia per prelevare l’alunno da scuola;

– l’accesso all’edificio avviene attraverso i percorsi definiti ad inizio anno e in particolare gli ingressi dalle scale antiincendio sono consentiti esclusivamente entro le ore 8. Dopo tale orario è assolutamente vietato l’ingresso dalle scale antiincendio anche alla fine degli intervalli;

– negli intervalli occorre rimanere nel corridoio relativo alla propria aula di lezione oppure recarsi in cortile utilizzando le scale  antincendio per l’andata e le scale centrali per tornare in classe;

– le scale rappresentano una via di transito; pertanto è assolutamente vietato sostare sia sui pianerottoli che sulle scale;

– è assolutamente vietato fumare nei bagni o in qualsiasi spazio scolastico, compreso il cortile. Il gesto è sanzionato con sanzione amministrativa da 27,50€ a 550€;

– i ragazzi maggiorenni autorizzati ad uscire nella zona antistante il cancello nel corso della ricreazione, devono mantenere il distanziamento e sono responsabili della pulizia e del decoro di tale area; in caso di inadempienze verrà revocata l’autorizzazione.

Disposizioni per i docenti:

– Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

– Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza;

 

– In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente comunicazione alla segreteria del Personale e alla Dirigenza;

 

– L’insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente alla Referente del sostegnoe alla Vicepresidenza l’assenza dell’alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti;

 

– La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico;

 

– L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione;

– Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno, esclusivamente per recarsi ai servizi igenici.  Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico;

– Durante gli intervalli i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza come indicato dal Dirigente Scolastico con circ. n. 194 del 28 febbraio 2022. Lo schema relativo alla sorveglianza è affisso ai piani e presente nell’area riservata del sito istituzionale; esso prevede l’utilizzo della copertura totale di tutti gli incarichi da parte di soggetti diversi in una medesima unità temporale, garantendo la presenza di un equo numero di docenti per la sorveglianza sia nei corridoi, nelle scale e nel cortile dell’Istituto. Il personale ausiliario coadiuva nella sorveglianza, nei pressi delle uscite di emergenza, lungo i corridoi e soprattutto all’ingresso dei bagni. In ogni aula le finestre devono essere aperte per consentire un adeguato ricambio d’aria;

– I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula. Il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti;

– Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante di educazione motoria. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora successiva;

– in caso di malessere di un alunno, è necessario farlo accompagnare in infermeria a piano terra da un collaboratore scolastico. In collaborazione con la segreteria del personale e con la Dirigenza, se il malessere persiste verrà contattata la famiglia per far prelevare il ragazzo da scuola;

– in caso di infortuni o incidenti, anche lievi, avvenuti agli allievi in corso di attività sportiva, nei laboratori e in generale durante l’attività didattica, i docenti sono invitati a segnalare l’accaduto compilando l’apposita dichiarazione presso la segreteria didattica;

Disposizioni per i collaboratori scolastici:

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.

–  I Collaboratori Scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello all’orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso;

– Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;

– I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso alla Dirigenza o alla Vicepresidenza;

 

– nel corso delle lezioni i collaboratori scolastici presenti sui vari piani controllano i corridoi, le porte antincendio e i bagni, assicurandosi che i ragazzi in transito si rechino in classe nel minor tempo possibile; essi sono autorizzati a segnalare la presenza dei ragazzi ai docenti o alla Presidenza se il comportamento degli stessi è anomalo;

– nel corso delle lezioni i collaboratori scolastici presenti su ogni piano sono a disposizione dei docenti per le immediate necessità didattiche (chiavi degli armadietti ad uso delle lim, gessetti, richiesta di un tecnico informatico, interventi di pulizia improvvisi…);

 

– durante gli intervalli i collaboratori scolastici affiancano i docenti nella sorveglianza nei corridoi, davanti ai bagni e nei pressi delle porte adiacenti le scale antincendio, per un corretto uso delle stesse;

 

Entrate in ritardo

Di norma non è consentito entrare oltre alla seconda ora di lezione (ore 9:00), per tutti gli altri casi occorre l’autorizzazione della Dirigenza o della Vicepresidenza. Il docente che accoglie l’alunno in classe deve segnare l’ingresso a registro, indicando anche LE ORE DI ASSENZA dalle lezioni.

Uscite anticipate

ALLIEVI MINORENNI:

Nessun allievo minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico se non prelevato da un genitore o da un delegato maggiorenne, con delega depositata in segreteria del personale. L’uscita anticipata viene richiesta per iscrittodal genitore compilando apposito modulo in portineria e deve essere autorizzata dal Dirigente o da un suo collaboratore.

ALLIEVI MAGGIORENNI:

Gli allievi maggiorenni possono richiedere l’uscita anticipata di norma non prima di due ore dal termine delle lezioni, compilando apposito modulo presente in centralino e richiedendo l’autorizzazione al Dirigente o a un suo collaboratore. Il docente presente in classe al momento dell’uscita prende visione dell’autorizzazione concessa e riporta sul registro l’uscita anticipata dell’allievo,  indicando anche LE ORE DI ASSENZA dalle lezioni.

La vigilanza termina all’uscita dell’alunno dall’edificio.

Sicurezza

È obbligatorio prendere visione del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell’anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità, anche temporanea.

Tutto il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni impartite.

Allegati